1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 438, comma 1, alle parole: «L'imputato può chiedere» sono premesse le seguenti: «Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'articolo 5,»;
b) dopo l'articolo 438 è inserito il seguente:
«Art. 438-bis. - (Giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise). - 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla corte di assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»;
c) all'articolo 449, commi 4 e 5, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
d) all'articolo 454, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
e) all'articolo 459 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e» sono soppresse;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice decide entro il termine di trenta giorni. Quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero»;
f) all'articolo 460, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell'imputato ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto, il giudice revoca il decreto penale di condanna ed emette decreto di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 464, comma 1. Nei procedimenti per cui è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice fissa la data dell'udienza ai sensi dell'articolo 418»;
g) all'articolo 599, il comma 4 è abrogato;
h) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato.